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SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività

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La Segnalazione Certificata di inizio attività – introdotta dall’art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nel previgente art. 19 della Legge n. 241/1990 – è disciplinata nel campo edilizio dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001, come integralmente modificato dal D.Lgs. n. 222/2016 (il cosiddetto Decreto SCIA 2)

Sommario

1. Interventi realizzabili con SCIA
2. La SCIA onerosa
3. Procedura
4. Assenza di una o più condizioni di legge
5. Collaudo finale

1. Interventi realizzabili con SCIA

La disciplina della SCIA è stata interessata dalle modifiche introdotte dal D.lgs. 222/2016. In particolare, il modificato art. 22 TUE prevede che sono realizzabili mediante la SCIA “di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” gli interventi di:

  • manutenzione straordinaria e di restauro o risanamento conservativo, se riguardano le parti strutturali dell’edificio;
  • ristrutturazione edilizia “semplice” (non assoggettati al regime di cui all’art. 10, comma 1, lettera c) TUE).

Possono quindi essere realizzate con SCIA anche le varianti a permessi di costruire (P.d.c.):

  • che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
  • che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
  • che non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo;
  • che non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Ai fini dell’attività di vigilanza del Comune nonché ai fini dell’agibilità, tali SCIA costituiscono parte integrante del permesso di costruire principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti non essenziali a permessi di costruire, conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie ed attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ferme le sanzioni previste all’articolo 44 TUE.

In generale, i lavori afferenti le opere e/o gli interventi oggetto della SCIA possono essere avviati il giorno stesso in cui avviene la protocollazione della menzionata segnalazione ad eccezione di quelli da eseguire nelle aree interne alle zone omogenee A) ed in quelle equipollenti individuate con leggi regionali che non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Peraltro, ai sensi dell’art. 23-bis del TUE, all’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i Comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui sopra e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

Se gli interventi riguardano immobili sottoposti a speciale tutela, la SCIA è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione di competenza dell’Ente tutorio.

2. La SCIA onerosa

Il novellato comma “01” dell’art. 23 individua gli interventi realizzabili con SCIA onerosa, in alternativa al permesso di costruire (p.d.c.). Questi sono:

  • gli interventi di ristrutturazione “pesante”;
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

3. Procedura

In base all’attuale normativa, il proprietario o chi abbia titolo per presentare la SCIA, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, una dettagliata relazione sull’intervento a firma di un progettista abilitato, completa degli elaborati progettuali, che asseveri la conformità dell’intervento stesso agli strumenti urbanistici approvati ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La SCIA è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.

Tranne che non sussistano vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali e tranne che non siano necessari atti di assenso/nulla osta rilasciati da amministrazioni preposte alla difesa, alla sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia o delle finanze e, infine, tranne che gli atti di assenso non afferiscano a costruzioni in zone sismiche o a diverse posizioni afferenti alla normativa dell’UE, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Qualora vi sia un vincolo la cui tutela compete, anche in via di subdelega, al Comune, il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Se, invece, i vincoli non sono di competenza dell’amministrazione comunale, il Comune convoca una conferenza di servizi per l’ottenimento degli atti di assenso che non siano direttamente allegati alla SCIA.

Come sopra indicato, la SCIA è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA. La conclusione dei lavori deve essere comunicata all’amministrazione competente.

4. Assenza di una o più condizioni di legge

Se entro 30 giorni dal deposito della SCIA il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale riscontra l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività (art. 23, comma 6), con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

5. Collaudo finale

Ultimato l’intervento e resa la comunicazione di fine lavori, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da sottoporre allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità del realizzato con il richiesto. Contestualmente l’interessato deve presentare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (dovuta tranne nel caso in cui l’intervento non abbia comportato modificazione alcuna del classamento). La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA.

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